Leggiamo nel giornale on line del Comune di Città della Pieve.
Il Sindaco di Città della Pieve ha chiesto il riconoscimento dello “stato di calamità” per il territorio comunale a seguito del grave stato di siccità che si è registrato durante la stagione. In data 4 luglio, sono stati raccolti tutti i dati pluviometrici registrati nel territorio nelle stazioni di Ponticelli e Santa Maria, e dopo averli comparati con quelli del 2013, 2014, 2015 e 2016 l’amministrazione ha sollecitato la Presidente della Regione, l’Assessore regionale all’Agricoltura e l’Assessore regionale alle Attività produttive ad “avviare tutte le procedure necessarie presso gli uffici regionali proposti, per la quantificazione dei danni subiti dalle imprese agricole e per ricomprendere questo territorio tra quelli interessati da questa grave emergenza siccità”.
In questo quadro sono da ricomprendersi altre due importanti iniziative dell’Amministrazione: La prima è un’ordinanza sindacale per la “Prevenzione del rischio incendio” con la quale sono stati esortati i privati alla manutenzione e ripulitura da erbe e sterpaglie; la seconda è altra ordinanza relativa al “Risparmio ed uso razionale della risorsa idrica nel settore idropotabile” che vieta fino al 30 settembre l’uso dell’acqua potabile per annaffiamento di orti e giardini, il riempimento di piscine, il lavaggio di automezzi, il riempimento di fontane ornamentali e invita tutta la popolazione ad evitare inutili sprechi. Le violazioni possono essere punite con sanzioni amministrative da 25 a 500 euro.
A seguire il testo dispositivo delle due ordinanze.
Oggetto: PREVENZIONE RISCHIO INCENDIO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CITTA’ DELLA PIEVE
ORDINA
per il periodo decorrente dalla data del 22 maggio 2017 fino al 30 settembre 2017:
1) a tutti i privati ed agli Enti proprietari, affittuari, possessori o detentori di terreni
incolti o in stato di abbandono,presenti sul territorio di questo Comune, di provvedere:
- alla bonifica ed alla ripulitura da erbe e sterpaglie, detriti o animali e organismi
parassiti i terreni stessi;
- alla regolarizzazione delle siepi ed al taglio dei rami che possano in qualsiasi
modo costituire pericolo;
2) a tutti coloro che, a qualsiasi titolo, siano possessori di terreni coltivati, tenuti a
pascolo o in
colti, adiacenti a linee ferroviarie, di tenere i terreni sgombri, fino a 20 metri dal
confine ferroviario, da covoni di grano, erbe secche e qualsiasi altro materiale
combustibile;
3) gli interventi di cui ai precedenti punti nn. 1 e 2 dovranno essere effettuati ogni
qualvolta risultasse necessario ad evitare il determinarsi di tali situazioni di
pericolosità.
Fermo restando le disposizioni previste da norme speciali vigenti in materia, chiunque viola le
disposizioni della presente ordinanza, è soggetto alle sanzioni amministrative di cui all’art. 7
bis del D. Lgs. 267/2000.
I proprietari e i possessori a qualsiasi titolo di terreni saranno ritenuti responsabili dei danni
che si dovessero verificare per la loro negligenza o per l’inosservanza della presente
ordinanza, salvo sempre le altre comminatorie previste dalle vigenti leggi.
COMUNE DI CITTÀ DELLA PIEVE
Provincia di Perugia
Ordinanza n. 81 del Registro Generale del 06-07-2017
Pag. 3
Gli agenti della Polizia Municipale e della Forza Pubblica, nonché gli altri soggetti a cui sono
attribuiti dalla Legge poteri di accertamento e contestazione, sono incaricati della vigilanza ed
esecuzione della presente Ordinanza
DISPONE
che la presente Ordinanza venga pubblicata:
1) all’albo pretorio on-line del Comune di Città della Pieve;
2) sul sito internet del Comune di Città della Pieve.
Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo
Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell’Umbria o in alternativa, entro
120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica.
Letto e sottoscritto a norma di legge.
Il Sindaco
F.to Scricciolo Fausto
Oggetto: RISPARMIO ED USO RAZIONALE DELLA RISORSA IDRICA NEL
SETTORE IDROPOTABILE
O R D I N A
Per i motivi sopra esposti
- Per il Periodo compreso dalla data odierna e fino al 30 Settembre 2017, salvo espressa
revoca, il divieto di prelievo dalla rete idrica di acqua potabile per
– l’annaffiamento di orti e giardini,
– il riempimento di piscine
– il lavaggio di automezzi
– il riempimento di fontane ornamentali non dotate di impianti di ricircolo
– le operazioni di pulizia delle strade e di lavaggio di fosse biologiche
- Sono escluse dalla presente ordinanza le attività dei servizi pubblici di igiene urbana
per le quali, comunque dovranno essere assunti comportamenti utili a contenere gli
sprechi.
I N V I T A
- Altresì la cittadinanza ad un uso razionale e corretto dell’acqua al fine di evitare inutili
sprechi, attuando ogni possibile accorgimento finalizzato al risparmio di acqua;
COMUNE DI CITTÀ DELLA PIEVE
Provincia di Perugia
Ordinanza n. 82 del Registro Generale del 06-07-2017
Pag. 3
- Le violazioni alla presente ordinanza saranno punite con una sanzione amministrativa
da Euro 25,00 a Euro 500,00 come disposto all’art. 7 bis del D.Lgs 267/2000 e
ss.mm.ii.
- Di dare alla presente ordinanza opportuna e adeguata diffusione.
D I S P O N E
Che la Polizia Municipale e le altre forze dell’ordine siano incaricate di far rispettare ed
eseguire il presente provvedimento.
Avverso lo stesso provvedimento è ammesso ricorso al TAR, entro 60 giorni dalla data di
notifica o, in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni
decorrenti dalla data di pubblicazione dell’Ordinanza all’albo pretorio del Comune.
che copia della presente venga trasmessa per quanto di competenza:
- a) Al Comando Carabinieri Compagnia e Stazione di Città della Pieve
- b) Alla Stazione Carabinieri Forestale di Città della Pieve;
- c) Alla Polizia Municipale del Comune di Città della Pieve;
- d) Umbra Acque s.p.a
- e) Gest
- f) Alla Regione dell’Umbria – Servizio Risorse Idriche e Rischio Idraulico
Letto e sottoscritto a norma di